Dopo tutte le innumerevoli guide, risposte, circolari, etc, i lavori di ristrutturazione sono sempre fonte di dubbi. Uno di questi è la ristrutturazione del bagno: quali titoli occorrono? Cosa bisogna conservare per non perdere le detrazioni fiscali?
L’Agenzia delle Entrate interviene per ricordare la normativa che regola i titoli abilitativi necessari (o meno) per realizzare questo tipo di interventi.
L’occasione è data da un messaggio inviato alla posta di Fisco Oggi da un contribuente intenzionato a ristrutturare il bagno della propria casa, incluso il rifacimento di tubazioni e impianti idrosanitari (del solo ambiente bagno) senza alterare la struttura delle pareti, tramezzi, eccetera.
Il contribuente ha chiesto se, per accedere alla detrazione fiscale, deve ottenere permessi o presentare la CILA al Comune oppure se è sufficiente un’autocertificazione o basta effettuare i pagamenti tramite specifico bonifico bancario “parlante”.
L’Agenzia delle Entrate risponde ricordando che, per usufruire delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, occorre conservare e presentare, su richiesta degli Uffici le abilitazioni amministrative prescritte dalla legislazione edilizia in vigore al momento dell’effettuazione dei lavori, in relazione alla tipologia di interventi da realizzare: concessione, autorizzazione, comunicazione di inizio lavori.
Ristrutturare il bagno, quali titoli abilitativi servono?
Solo se la normativa edilizia applicabile non prevede alcun titolo abilitativo è richiesta la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (resa ai sensi dell’art. 47 del Decreto Presidente della Repubblica n. 445 del 2000), in cui deve essere indicata la data di inizio dei lavori e attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione rientrano tra quelli agevolati dalla normativa fiscale.
Riguardo ai titoli e agli atti necessari gli interventi edilizi, l’Agenzia ricorda che è possibile far riferimento al Decreto Scia 2 (Decreto legislativo n. 222 del 2016) con il quale è stato attuato un riordino complessivo sulla materia e ampliata la categoria degli interventi soggetti ad attività completamente libera.
In sintesi, spiega l’Agenzia, il decreto Scia 2 distingue gli interventi realizzabili in edilizia libera, senza alcun titolo abilitativo, dagli interventi in attività libera realizzabili, invece, a seguito di una comunicazione asseverata di inizio lavori, acronimo di CILA. Inoltre, al decreto è allegata la Tabella “A” che nella “Sezione II – Edilizia” riporta, in corrispondenza del lavoro da eseguire, la procedura richiesta e il titolo edilizio necessario.
Infine, l’Agenzia segnala un altro utile decreto da consultare: il Decreto Ministeriale 2 marzo 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al quale è allegato il Glossario Unico delle principali opere realizzabili in attività di edilizia libera.

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