Sarà operativa a breve, con l’approvazione in via definitiva del Consiglio dei Ministri, la nuova APS Autorizzazione Paesaggistica Semplificata. 

Il processo di semplificazione dell’autorizzazione paesaggistica è iniziato con il Decreto presidente della Repubblica n. 139 del 2010, che indica in quali casi si può chiedere, con un iter più snello, il via libera alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici. 
Il decreto  approvato la scorsa settimana dal C.M. continua su questa via e mette ora nero su bianco anche tutta una serie di lavori che, mantenendosi entro determinati limiti, come il rispetto delle caratteristiche architettoniche dell’edificio, non hanno bisogno dell’autorizzazione paesaggistica. 
Il nuovo decreto per L’Autorizzazione Paesaggistica Semplificata si inserisce infatti nel processo di razionalizzazione delle procedure inerenti alle attività edilizie e individua con precisione 31 interventi liberi, contenuti nell’Allegato A, e 42 interventi di modesta entità che possono seguire l’iter semplificato, contenuti nell’Allegato B. 
Dichiarare che un intervento è “libero”, significa, in questo caso, che non bisogna chiedere l’autorizzazione alla Soprintendenza, mentre devono essere rispettate le regole sui titoli abilitativi. Per capire quale iter seguire, viene in aiuto il Decreto “Scia 2” c Decreto Legislativo n. 222 del 2006 con la tabella che, in corrispondenza del lavoro da eseguire, riporta la procedura richiesta e il titolo edilizio necessario. 
Consultando la tabella del Decreto “Scia 2”, si potrà scorrere l’elenco degli interventi (liberi o semplificati) contenuti nel testo sulla autorizzazione paesaggistica. 
Alcuni esempi. Se installiamo pannelli solari sugli edifici, al di fuori dai centri storici, è un intervento di edilizia libera, che non richiede autorizzazioni né comunicazioni preventive. Stando al nuovo decreto, a questo si può aggiungere che se i pannelli sono integrati nelle coperture, installati in aderenza ai tetti, con la stessa inclinazione e orientamento della falda, e non sono visibili dall’esterno, non è necessaria neanche l’autorizzazione paesaggistica. 
Occupiamoci ora degli interventi per l’adeguamento alla normativa antisismica e il contenimento dei consumi energetici. Confrontando le diverse norme, utilizzando la tabella messa a punto dal Servizio studi della Camera, emerge che, in base al DPR 139/2010, questi lavori erano soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata. Ora ci sarà invece una distinzione. Se i lavori comportano modifiche nelle caratteristiche dell’edificio dovranno passare dalla procedura semplificata. In caso contrario non avranno bisogno dell’autorizzazione paesaggistica. 
Ugual discorso per la rimozione delle barriere architettoniche. L’installazione di sistemi non visibili sarà libera, ma ci vorrà l’autorizzazione semplificata nel caso in cui sia necessario installare un ascensore esterno o realizzare delle rampe per superare dislivelli maggiori di 60 centimetri.
In appresso l’elenco dei 31 interventi che non necessitano dell’autorizzazione paesaggistica e dei 42 interventi che seguono la procedura semplificata.

Autorizzazione paesaggistica, i 31 interventi liberi

  1. Lavori interniche non alterano l’aspetto esteriore degli edifici, anche se comportano il mutamento della destinazione d’uso; 2. Lavori sui prospetti e sulle coperture eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore comunali e delle caratteristiche architettoniche e dei materiali, come rifacimento di intonaci, manutenzione dei balconi, delle scale esterne, infissi, parapetti, lucernari, lattoniere o comignoli, integrazione e sostituzione di vetrine o dispositivi di protezione nei negozi. La modifica o la realizzazione di aperture esterne e finestre a tetto che non interessano beni vincolati;
     
    3. Lavori di consolidamento statico degli edifici, l’adeguamento o il miglioramento a fini antisismici, a condizione che non si modifichino i volumi, l’altezza, i materiali di finitura o di rivestimento;
     
    4. Lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche, compresa l’installazione di servo scala e ascensori negli spazi non visibili dall’esterno;
     
    5. Posa in opera di impianti tecnologici non soggetti a titoli abilitativi, come condizionatori e caldaie sui prospetti secondari;
     
    6. Posa in opera di pannelli solari su coperture piane e non visibili dall’esterno, integrati nelle coperture o in aderenza ai tetti con stessa inclinazione e orientamento della falda;
     
    7. Posa in opera di micro generatori eolici alti fino a 1,50 metri su immobili non vincolati;
     
    8. Adattamento funzionale delle cabine per impianti tecnologici a rete e interventi per lo sviluppo della fibra ottica che implicano aumenti di altezza fino a 50 centimetri;
     
    9. Messa in opera di dispositivi di sicurezza anticaduta sulle coperture;
     
    10. Mantenimento ed adattamento degli spazi esterni, di elementi di arredo urbano eseguite nel rispetto delle caratteristiche morfologiche tipiche, dei materiali e delle finiture;
     
    11. Lavori di urbanizzazione primaria previsti nei piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici;
     
    12. Lavori nelle aree di pertinenza degli edifici come: adeguamento degli spazi pavimentati, realizzazione di camminamenti che non incidano sulla morfologia del terreno, demolizione senza ricostruzione di volumi tecnici e altri manufatti senza nessuna valenza architettonica, installazione di serre fino a 20 mq;
     
    13. Lavori di mantenimento, sostituzione o adeguamento di cancelli e recinzioni, inserimento di sistemi antintrusione su edifici non vincolati;
     
    14. Rimpiazzo di alberi e arbusti con esemplari della stessa specie o con altre tipiche dei luoghi (esclusi gli alberi monumentali);
     
    15. Costruzione di volumi interrati, condotte irrigue, pozzi, cisterne e fognature senza la costruzione di nuovi manufatti e nel rispetto della tutela dei beni archeologici;
     
    16. Insediamento temporanea su suolo privato e pubblico (fino a 120 giorni), di manufatti senza opere murarie e fondazioni, per manifestazioni, spettacoli, esposizione e vendita di merci;
     
    17. Messa in opera di elementi amovibili, come tende, pedane, elementi ombreggianti, poste a corredo di attività economiche o turistico ricettive;
     
    18. Messa in opera di strutture di supporto al monitoraggio ambientale o a prospezioni geologico gnostiche, tranne quelle destinate alla ricerca di idrocarburi;
     
    19. Lavori su impianti idraulici privi di valenza storica, installazione di serre mobili stagionali senza muratura, palificazioni, pergolati, manufatti per il ricovero di attrezzi agricoli fino a 5 mq, manutenzione della viabilità vicinale, installazione di pannelli amovibili a fini turistici, interventi di ripristino delle attività agricole nelle aree invase da vegetazione arbustiva;
     
    20. Lavori di contenimento della vegetazione spontanea per consentire la manutenzione delle infrastrutture, realizzazione di viabilità forestale con fondo non asfaltato;
  2. Creazione ed installazione di monumenti, lapidi ed edicole funerarie nei cimiteri; 22. Messa in opera ditende parasole su terrazze o corti di pertinenza dei privati;
     
    23. Messa in opera di insegne commerciali all’interno delle vetrine, sostituzione di insegne esistenti;
     
    24. Insediamento o modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o impianti radioelettrici;
     
    25. Lavori di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d’acqua, ripristino dei sistemi di scolo e smaltimento delle acque;
     
    26. Lavori di ingegneria naturalistica per la conservazione del suolo;
     
    27. Lavori di mantenimento e sostituzione, senza ampliamenti, delle strutture amovibili esistenti in strutture ricettive all’aria aperta e già dotate di autorizzazione paesaggistica;
     
    28. Smobilitazione e rimessa in opera periodico di strutture stagionali già dotate di autorizzazione paesaggistica;
     
    29. Uguale ricostruzione di edifici, manufatti e impianti tecnologici distrutti dopo le calamità naturali, a condizione che sia possibile accertarne la consistenza preesistente;
     
    30. Abbattimenti e ripristino dei luoghi conseguenti ad abusi edilizi;
     
    31. Cambiamenti a progetti autorizzati fino a 2% delle misure inerenti ad altezze, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazione dell’area di sedimento.
     

Elenco degli interventi con Autorizzazione Paesaggistica Semplificata

  1. Aumenti di volumefino al 10% e fino a 100 Mc eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfologiche tipiche, dei materiali e delle finiture. Ogni ulteriore incremento eseguito sullo stesso immobile nei cinque anni successivi alla fine dei lavori sarà sottoposto a procedimento ordinario;
     
    2. Creazione o modifica di aperture esterne o finestre da tetto su beni vincolati;
     
    3. Lavori sui prospetti che comportano l’alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici, come riconfigurazione delle aperture esterne, realizzazione di vetrine, ringhiere, parapetti e balconi, modifica degli intonaci, modifica o chiusura di balconi e terrazze, realizzazione di scale esterne;
     
    4. Lavori sulle coperture che comportano l’alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici, come rifacimento del manto del tetto con materiali diversi, modifica delle coperture per l’installazione di impianti tecnologici, modifica dell’inclinazione delle falde, realizzazione di lastrici solari, terrazze a tasca, finestre a tetto, lucernari, abbaini, inserimento di canne fumarie e comignoli;
     
    5. Lavori di adeguamento alla normativa antisismica o per il risparmio energetico che comportano innovazioni delle caratteristiche morfologiche tipiche, dei materiali di finitura e dei rivestimenti;
     
    6. Lavori per il superamento delle barriere architettoniche con realizzazione di rampe per il superamento di dislivelli maggiori di 60 centimetri, ascensori esterni e manufatti visibili dall’esterno che alterano la sagoma dell’edificio;
     
    7. Messa in opera di impianti tecnologici (ad esempio condizionatori, caldaie, parabole) visibili dall’esterno, non integrati nella configurazione dell’edificio o riguardanti immobili vincolati;
     
    8. Messa in opera di pannelli solari, in aderenza e con stessa inclinazione e orientamento della falda, su edifici situati in parchi, complessi di valore estetico e centri storici; installazione di pannelli solari su coperture piane visibili dall’esterno;
     
    9. Collocazione di micro generatori eolici alti fino a 1,50 m su beni vincolati;
     
    10. Collocazioni di impianti tecnologici a rete e colonnine modulari o sostituzione con altre diverse per tipologia e dimensioni;
     
    11. Aggiornamenti della viabilità, ad esempio sistemazione di rotatorie, riconfigurazione degli incroci stradali, realizzazione di banchine, pensiline, marciapiedi, percorsi ciclabili, parcheggi a raso;
     
    12. Collocazioni di arredi urbani e pubblica illuminazione;
     
    13. Lavori di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi e valutate ai fini paesaggistici, che non siano oggetto di accordo di collaborazione tra Ministero, Regioni ed Enti locali;
     
    14. Lavori nelle aree di pertinenza degli edifici vincolati, ad esempio adeguamento degli spazi pavimentati, realizzazione di camminamenti che non incidano sulla morfologia del terreno, demolizione senza ricostruzione di volumi tecnici e altri manufatti senza nessuna valenza architettonica, installazione di serre fino a 20 mq;
     
    15. Abbattimento senza ricostruzione di edifici privi di interesse storico;
     
    16. Creazione di autorimesse fuori terra o parzialmente interrate con volume fuori terra fino a 50 Mc, compresi i percorsi di accesso e le rampe;
     
    17. Costruzione di tettoie, porticati, chioschi da giardino di natura permanente aperti su più lati e con superficie fino a 30 mq; realizzazione di manufatti accessori o volumi tecnici con volume fuori terra fino a 30 Mc;
     
    18. Lavori di configurazione delle aree di pertinenza come nuove pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili, modellazioni del suolo che incidono sulla morfologia del terreno, realizzazione di rampe, opere fisse di arredo, modifiche degli assetti alla vegetazione;
     
    19. Messa in opera di tettoie aperte a servizio di capannoni, o di collegamento fra più capannoni, fino al 10% della superficie coperta preesistente;
     
    20. Collocazione di impianti tecnici esterni al servizio di edifici produttivi;
     
    21. Costruzione e mantenimento di cancelli, recinzioni muri di cinta o di contenimento del terreno, sistemi antintrusione su edifici vincolati;
     
    22. Abbattimento, senza sostituzione, di alberi e sostituzione di alberi e arbusti nelle aree vincolate;
     
    23. Costruzione di opere accessorie per l’allacciamento a fognature e altre infrastrutture a rete;
     
    24. Realizzazione di manufatti interrati, come cisterne e serbatoi, che comportano la modifica della morfologia del terreno, e posa in opera soprasuolo di manufatti fino a 15 mc;
     
    25. Insediamento temporaneo sul suolo pubblico o privato con l’installazione di manufatti precari per manifestazioni, eventi, esposizione e vendita merci per un periodo compreso tra 120 e 180 giorni nell’anno solare;
     
    26. Posa in opera di verande funzionali alle attività commerciali, installazione di manufatti amovibili non stagionali, prima collocazione di manufatti amovibili stagionali;
     
    27. Realizzazione di manufatti in soprasuolo correlati alla realizzazione di pozzi;
     
    28. Creazione di ponticelli per l’attraversamento di corsi d’acqua, incanalamento in tombini di corsi d’acqua per consentire l’accesso ad edifici esistenti, riapertura dei tratti Incanalamento nei tombini;
     
    29. Costruzione di manufatti per il ricovero degli attrezzi con opere murarie e di fondazione, fino a 10 mq;
     
    30. Costruzione di nuove strutture per l’attività ittica fino a 30 mq;
     
    31. Adattamento della viabilità vicinale e poderale;
     
    32. Rimessa in funzione delle attività agricole e pastorali nelle aree invase da vegetazione arbustiva e arborea eseguiti in assenza di un piano paesaggistico regionale;
     
    33. Lavori di diradamento boschivo con inserimento di colture agricole di radura;
     
    34. Diminuzioni di superfici boschive nelle aree di pertinenza degli edifici esistenti, per superfici fino a 2000 mq, purché autorizzati dalle amministrazioni competenti;
     
    35. Creazione ed adeguamento della viabilità forestale in assenza di piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione in accordo con la soprintendenza;
     
    36. Installazione di cartelli pubblicitari permanenti fino a 18 mq, installazione di insegne fuori vetrina;
     
    37. Posa in opera di linee elettriche e telefoniche su palo, a servizio di singole utenze, di altezza fino a 10 metri e 6,30 metri;
     
    38. Creazione di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici che comportano la realizzazione di antenne fino a 6 metri, di pali e tralicci fino a 6 metri e di volumi tecnici alti fino a 3 metri se collocati su edifici esistenti e fino a 4 metri se posati a terra;
     
    39. Adattamento funzionale e modifica degli argini;
     
    40. Lavori sistematici di ingegneria naturalistica per la regimazione delle acque, la conservazione del suolo e la difesa da frane e slavine;
     
    41. Abbattimenti e ricostruzione di edifici e impianti tecnologici con stessa volumetria, sagoma e area di sedimento. Sono esclusi gli edifici di non comune bellezza e memoria storica indicati nello articolo 136, comma 1, lettere a) e b) del Decreto Legislativo n. 42 del 2004;
     
    42. interventi di accrescimento circoscritti di tratti di arenile in erosione, manutenzione di dune artificiali, ripristino di opere di difesa sulla costa.
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